MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43
Prot. N. 2522/4332 - D.C. IV n B103 - Roma, 27 novembre 1998
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portascì applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici Provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere all'emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per l'installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portascì e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli della categoria M1, possono essere applicati sugli autoveicoli senza l'obbligo dell'annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici ancorché non omologabili sono tuttavia accessori leggeri ed amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portascì, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l'obbligo ili aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo all'applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare d.C. IV n. A083 del 16/09/1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 45158/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico ai sensi dell'art. 164 del Codice della Strada. In particolare si raccomanda l'esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e della targa
In ogni caso la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i. rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente
Codice della Strada
Art. 164 sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.