la copertura del rischio statico è obbligatoria. In sostanza, è richiesto che il carrello sia assicurato in ogni condizione.
Anzi, mi hai fatto venire in mente che devo provvedere anche io

Con un minimo di fatica (se non si ha dimestichezza col "Cassazionese") questa sentenza toglie ogni dubbio:
L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi gli autotreni, ed è funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche solo potenziali, connessi alla loro circolazione, così che essa, ancorché stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi estesa al "complesso unitario circolante", comprendente anche il carrello o il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del veicolo marciante), mentre, per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a mano), la ricordata assicurazione obbligatoria è destinata a coprire esclusivamente il c.d. "rischio statico", giusto disposto dell'art. 1 della legge n. 990 del 1969. Conseguentemente, operando, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio od un carrello, la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del "complesso unitario circolante", e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte, deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione.
(Cass. Civ., Sez. III, 1 ottobre 1997, n. 9574).