Ho trovato questo :
"E' possibile la rimozione dei sedili, in quanto la Direzione Generale della M.C.T.C. con apposite circolari di cui n° 1272/4110 del 24 aprile 1996 e n° 1017/DCI del 03 dicembre 1997 ha precisato che il numero dei posti indicati nella carta di circolazione del veicolo è riferito soltanto al numero massimo di posti da non superare (questo grazie alla comparsa massiccia dei monovolumi con sedili posteriori asportabili).
Ciò consente di riconoscere all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, all'infuori di quelli che costituiscono la prima fila.
Questa operazione, alla luce di quanto indicato dalla Direzione della M.C.T.C., non costituirebbe peraltro modifica a caratteristiche costruttive e funzionali escludendosi, perciò, ogni possibile interferenza con il divieto di cui all'articolo 78 del C.d.S."
... e questo:
Di fronte all'esigenza di trasportare occasionalmente cose proprie o campioni gratuiti con un'autovettura, in base alla Lettera ministeriale prot. n. 1017/DC1-D.C. IV n. B107 del 3 dicembre 1997 e alla precedente Circolare n. 56/96 del 24 aprile 1996 è permesso rimuovere i sedili (escluso quello dell'autista, ovviamente) a condizione però che il carico sia sistemato opportunamente nel veicolo e cioè in modo che: 1) non limiti il campo di visibilità, 2) non interferisca con la manovrabilità dei comandi, 3) non subisca spostamenti durante la circolazione, 4) mantenga il veicolo nel rispetto delle masse massime ammissibili di omologazione.
L'Art. 164 del Codice della Strada stabilisce che la sistemazione del carico nell'autovettura (che può quindi interessare anche la zona di fianco al posto di guida) è a cura e responsabilità del conducente.
La rimozione temporanea dei sedili non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione, dal momento che sulla stessa viene indicato il numero massimo ammissibile dei posti a sedere (anteriori e totali).