E' arrivata la nota a chiarimento del Mipaaf (Patuanelli, che si chiama fuori col classico "io non so, non c'entro, sono quelli di prima e se c'ero dormivo"
Mipaaf: in decreto viabilità forestale solo linee guida Regioni Per uniformare norme a livello nazionale, come concordato
Roma, 15 dic. (askanews) -
Il Decreto 28 ottobre 2021, pubblicato
in Gazzetta ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, "contiene
esclusivamente le linee guida per le Regioni allo scopo,
pienamente condiviso dalle Regioni in sede di Conferenza Stato
Regioni e dai Ministeri concertanti (MiC e MiTE), di uniformare a
livello nazionale le norme riferite alle modalità di costruzione
della viabilità forestale, che già esistono nelle singole
legislazioni regionali, e dare dunque uniformità alla eterogenea
nomenclatura adottata". Lo sottolinea il Mipaaf in una nota in
cui si ricorda che "la competenza primaria in materia è delle
Regioni, ed ogni regione e provincia autonoma ha già una sua
legge regionale che disciplina gli aspetti strettamente tecnici e
la fruibilità di tali viabilità".
Il decreto si muove nell'ambito delle previsioni dell'articolo 9
del Testo unico delle foreste e filiere forestali del 2018
(D.lgs. n. 34/2018), in vigore già da anni, "senza alcun
contraccolpo sul tema della fruizione della viabilità forestale.
Nulla si innova in merito al transito autorizzato sulla predetta
viabilità, fermo restando che, come espressamente previsto
all'articolo 2, comma 3 del decreto, le strade e le piste
forestali non sottostanno ai criteri di sicurezza previsti per la
viabilità ordinaria, poiché si tratta di viabilità esclusa dal
Codice della strada".
Inoltre, "è compito delle Regioni disciplinare le modalità di
utilizzo, gestione e fruizione della viabilità forestale "?
tenendo conto delle necessità correlate all'attività di gestione
silvo-pastorale ed alla tutela ambientale e paesaggistica'".
Il ministero precisa ancora che in capo alla Regioni è
incardinata anche la competenza in materia di prevenzione del
dissesto idrogeologico e del rispetto di quanto previsto dal
vincolo idrogeologico; "pertanto, spetta alle Regioni la
competenza a valutare gli effetti della fruizione pedonale,
cicloturistica o con mezzi motorizzati diversi da quelli
forestali sui tracciati, i cui effetti su fondi non asfaltati
hanno impatti ben diversi tra loro; essi dovranno essere valutati
con la massima attenzione alle singole realtà territoriali".
Da ultimo, "si ribadisce che tutte le Regioni all'unanimità hanno
approvato il decreto e le linee guida, ben consapevoli delle
proprie competenze e delle conseguenze gestionali".
Apa 20211215T201255Z