Questo è strano, perchè per certe autovetture più piccole quel coso può ben sporgere più dei 3/10 della lunghezza del veicolo, come da art. 164. e non possono certo essere considerate autobus di linea per beneficiare delle deroga ex art 61 c)
Ricordo che la sanzione è prevista dallo stesso art. 61, comma 7:
. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.
con i soldi della multa mi compro un carrello normale e sto tranquillo
