Autore Topic: Facciamo chiarezza sugli scarichi?  (Letto 1262 volte)

Offline alex

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Facciamo chiarezza sugli scarichi?
« il: 29 Novembre 2013, 11:11:36 »
Da stampare e conservare assieme ai documenti della moto (tra poco dovremo portarci dietro un contenitore DOX  sm409):

Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997


Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.


"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso.
Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........".
L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico.
Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000


Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.


Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE

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in altri termini:

Anche se si gira con gli scarichi racing non deve essere applicato l'art.78 (con relativo sequestro e ritiro del libretto), ma l'art. 72
Perchè la circolare di cui sopra fa si che il giudice possa dare ragione al motociclista, nel caso venga multato?
Per questo comma dell'art.72 :
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
Questi sono i dispositivi, arrivati al comma 13 il codice dice:
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,60 a € 262,40.

Quindi non può essere più grave girare senza scarico che con uno scarico non omologato e il ricorso viene sempre accettato soprattutto se in fase di ricorso si fa riferimento a una sentenza già esistente.
In caso si decida di montare scarichi omologati non bisogna far trascrivere nulla sul libretto di circolazione, esiste la circolare del Ministero dei Trasporti che spiega chiaramente questa cosa e solitamente vengono sempre fornite con i silenziatori.
Nella circolare, il Ministero spiega chiaramente che gli scarichi omologati non originali sono da considerarsi a tutti gli effetti sostitutivi dell'originale in quanto hanno superato gli stessi test e che per riconoscerli basta la marcatura di omologazione europea e3 (per l'Italia) o eX per altre nazioni, il numero dopo la e minuscola identifica la nazione dove è stata ottenuta l'omologaione.
Addirittura se telefonate al Ministero dei Trasporti di Roma (e vi assicuro che vi rispondono) loro vi diranno che non è necessario avere alcun documento oltre alla stampigliatura perchè è quella che identifica l'omologaione non il foglietto che viene rilasciato.
Il foglio infatti viene dato solo per abitudine e perchè chi è preposto al controllo parte sempre dal presupposto di contraffazione e così siamo costretti a fornire quanto più materiale informativo per tranquillizzare gli utenti e le forze dell'ordine.
 
Il vero problema è la disinformazione non dei motociclisti, ma di chi dovrebbe essere preposto a queste cose.
In conclusione, informatevi, scaricate la circolare e tenetela nel libretto, non abbiate paura a contestare le contravvenzioni non giuste alle forze dell'ordine (sempre con garbo mi raccomando), quando si è nel giusto bisogna far sempre presente i propri diritti e se vi multano lo stesso fate scrivere nelle note che esistono sentenze e circolari a vostro favore (se avete gli scarichi racing) e se vi vogliono multare con quelli omologati, fatevi scrivere nelle note alla multa che lo scarico è omologato che ha i numeri stampigliati che avete un certificato che autentica l'omologazione, che esiste la circolare "tale" che spiega "questo" ecc.


DECALOGO comportamentale
Quando si viene fermati dalle forze dell'ordine e si monta uno scarico omologato (vale per tutti gli scarichi indipendentemente dalla marca):


Avete acquistato uno scarico omologato e quindi siete perfettamente in regola con le norme di legge, lo scarico riporta sempre sul corpo la marchiatura di omologazione e nell'imballo trovate oltre a questa spiegazione anche la dichiarazione di omologazione e 2 circolari del ministero.

Cosa fare quando si viene fermati

Prima di tutto mostrare alle forze dell'ordine la marcatura di omologazione riportata sullo scarico, poi il documento di omologazione (che dovete sempre allegare al libretto), e nel caso le 2 circolari.
Siete in regola e quindi siete sempre dalla parte della ragione.
Solitamente dopo aver mostrato il tutto la cosa si conclude senza multe (ovviamente).


Cosa fare se vogliono multare comunque

In teoria nulla impedisce alle forze dell'ordine di multare comunque anche una moto appena uscita dal concessionario senza nessuna modifica.

Cosa fare in questi casi:

Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI da quel momento dovrete far scrivere le seguenti note:
1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del silenziatore
2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.
3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997).
4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.
5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza il silenziatore.
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