Autore Topic: Motoalpinismo e legge  (Letto 4282 volte)

Zikan

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Motoalpinismo e legge
« il: 16 Gennaio 2013, 20:55:12 »
Mi rendo conto che l'argomento è già stato trattato più e più volte ma dopo ore trascorse in rete (ed anche su questo forum) ma sono nuovo del modo dell'off e non ho ancora capito se sia legale o meno andare in fuoristrada con i mezzi a motore. Da quello che ho letto esiste una sentenza (che ho già scaricato) che autorizza la circolazione su sentieri e mulattiere (artificiali o meno) a meno che non sia espressamente vietato da leggi regionali o comunale e comunque attraverso l'apposizione di cartelli. Se questo è vero come mai in rete si trovano decine e decine di post (se non centinaia!) in cui i potociclisti parlano del fuoristrada come di un qualcosa al limite del legale (o forse anche oltre!)? Come mai dobbiamo preoccuparci di essere fermati dalle forze dell'ordine (se abbiamo la moto in regola e se non infrangiamo il codice della strada!) facendo fuoristrada? Vi prego di chiarirmi le idee perchè ho una grande confusione al riguardo.

kappa

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Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2013, 22:01:18 »
Basta che cerchi la legge che regolamenta la circolazione fuoristrada della regione dove abiti o dove solitamente
giri in moto ed avrai tutto chiaro.  :OK:

Offline vin-lap

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Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2013, 22:11:50 »
ti rispondo nei limiti di quello che so io.....
se qualcuno più informato e competente vorrà chiarire ulteriormente ad entrambi ne sarò estremamente lieto....

In molte zone è proibito "praticare il fuoristrada a motore" per legge regionale (ad esempio in Friuli)  o in zone in qualche modo definite "parco" oppure per decreto comunale;

esistono però sentenze e comunicazioni ministeriali che avrai anche tu trovato in rete che "sanciscono" e chiariscono che su quelle che l'art.2 del CdS definisce strade (ossia sia strade asfaltate che sterrate che sentieri) vale il codice della strada e quindi chi ne ha la competenza per proibire la circolazione deve segnalare il divieto con idonei cartelli stradali.......
da questo consegue che i divieti generalizzati non dovrebbero essere applicabili a chi transita su sentieri o sterrate non "vietati" tratto per tratto con cartelli.
Naturalmente con questa "interpretazione" il transito sarebbe possibile solo con veicoli "perfettamente in regola"....

e, altrettanto naturalmente, essendo in Italia, per contestare una sanzione "illecita" si hanno più grane e spese che a pagare l'obolo....

Ciao
Vincenzo
moto varie.....

Offline alex

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Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #3 il: 16 Gennaio 2013, 22:20:56 »
Dobbiamo preoccuparci delle forze dell'ordine perchè il fuoristrada è proibito. E' consentito solo transitare sulle strade. Ed è qui che inizia il gran casino.
ritengo utile, nella bailamme di interpretazioni, arbitri e "fai da te", elencare dei brevi estratti delle regolamentazioni regionali in materia di motociclismo (ma non solo!) su strade non asfaltate. Come si vede, spesso e volentieri bisogna stare addirittura attenti, procedendo in cresta, a quale regione o addirittura provincia se non Comune appartiene quel versante e anche quello opposto.
In limine, ne risulta come regola generale che chiunque vada in "fuoristrada" inteso in senso molto lato, indipendentemente dal numero di ruote (i quad sono da considerarsi alla stregua delle moto o delle auto 4x4?) è esposto all'arbitraria decisione degli Enti che controllano l'attività di vigilanza sul territorio, e nel singolo evento perfino alla interpretazione e (sob!) all'umore di chi effettua tale controllo sulla nostra rotta


Norme regionali
Piemonte:
La legge regionale 32/82 all’art. 11 recita: ”Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali ….”.-
La norma appare quindi in palese contrasto con la interpretazione sopra delineata, e si auspica venga disapplicata.-
Il medesimo articolo 11 permette poi ai Comuni, sentite le Comunità Montane, di individuare percorsi “ a fini turistici e sportivi … anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2 …”.-
Sono in discussione proposte di modifica della attuale normativa, che peraltro non paiono mutare l’ambito concettuale riferimento, ossia il tentativo di limitare la circolazione anche sulle strade a fondo naturale.-
Esistono inoltre numerose leggi di istituzione di parchi naturali ed aree protette in cui vieta in detti ambiti localizzati di “esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada”.-

Liguria:
La legge 38/92 “…disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade pubbliche e private anche a fondo naturale o stabilizzato …. “ (art. 2) vietando in via generale il transito “fuoristrada””.-
Tale normativa appare quindi coerente con l’interpretazione del Codice della Strada cui si aderisce. Peraltro i soggetti chiamati ad applicarla, basandosi anche su circolari interne della Regione di segno opposto, hanno di fatto interpretato la legge in senso restrittivo sanzionando anche la circolazione sulle strade a fondo naturale (tanto è vero che la nota sentenza della Corte di Cassazione di cui si dirà oltre è stata provocata proprio dalla opposizione a 4 verbali di accertamento di infrazione elevati in forza della norma in questione).-
L’art. 4 della legge offre poi la possibilità di individuare “…tracciati … per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento di attività turistiche sportive ricreative.”. Detta possibilità è peraltro esclusa per le aree considerate protette secondo un lungo elenco di tipologie, elenco così ampio da rendere lo strumento offerto di fatto scarsamente praticabile.
L’art. 6 offre invece ulteriori limitate possibilità di deroga al divieto di transito fuoristrada in caso di gare e manifestazioni (non più di due volte all’anno per percorso).-
L’art. 5, infine, subordina la realizzazione degli impianti fissi (che altra legge regionale rende possibili solo su aree destinate ad “attrezzature ed impianti” secondo il PTCP) alla approvazione da parte della Regione di apposito studio di impatto ambientale.-

Lombardia:
E’ in vigore la legge regionale 8/76 (come modificata dalla legge 80/89) che all’art. 26 recita: “E’ vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21 (strade di smacchio, mulattiere e itinerari turistici pedonali), nonché in quelle di carattere silvo pastorale riconosciute dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri. E’ altresì vietato il transito fuoristrada di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della regione, nonché in tutti i boschi e nei pascoli. I Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli ambiti interessati, compreso l’eventuale versamento di un deposito cauzionale …”
Anche tale norma appare quindi in palese contrasto con la interpretazione sopra delineata, e si auspica venga disapplicata.-
L’art. 24 della legge 1/93 detta poi norme più particolari relative alle modalità di richiesta ed autorizzazione delle gare.-

Veneto:
La legge14/92 disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorale e definisce queste all’art. 2 quali “vie di penetrazione situate all’interno delle aree forestali e pascolative” ma “escluse le strade adibite al pubblico transito”, e all’art. 3 viene chiesto alle Province e alle Comunità montane di farne elencazione ufficiale . L’ art. 4 vieta quindi la circolazione su di esse di veicolo a motore, salvo eccezioni limitate.-
Anche tale normativa appare di non semplice applicazione, dato che potrebbe essere opinabile la concreta individuazione da parte degli enti locali delle strade non adibite al pubblico transito da assoggettare alla regolamentazione in questione.-
Di rilievo è poi l’art. 5, che genericamente prescrive la possibilità (e forse anche l’obbligo) per i Comuni di individuare nei propri strumenti urbanistici le “aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada”, ed impone la necessità del parere favorevole dei servizi forestali regionali per l’autorizzazione delle manifestazioni sportive.-

Friuli Venezia Giulia:
La materia è disciplinata dalla legge 15/91, modificata dalla legge 39/92 nonché dall’art. 75 della legge 32/96. Con tali norme viene vietata la circolazione fuoristrada, nonché su tutti i sentieri e le mulattiere (art. 1). Inoltre si prescrive che la Regione approvi l’elenco delle strade (comprese le strade agro-silvo-pastorali e “di servizio”) a cui si applica il divieto, essendo queste da equipararsi agli effetti della legge a “percorsi fuoristrada”.-
Ovviamente detta normativa è in contraddizione con i principi indicata in precedenza e fatti propri dalla nota sentenza della Corte di Cassazione.-
L’art. 4 affida all’Assessore Regionale il compito di rilasciare deroghe per gare e manifestazioni “di rilevanza nazionale od internazionale”.-

Trentino Alto Adige:
In Provincia di Bolzano il riferimento normativo è dato dalla legge 10/90, che vieta la circolazione fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e tracciati “che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale non risultino adatti al transito delle autovetture a due ruote motrici e non siano sottoposti a ordinaria e sistematica manutenzione” (art 2).-
In Provincia di Trento rilevano invece la legge 48/78 e modificazioni, nonché la legge 31/93.-
Detta normativa è particolarmente severa, dato che ammette la circolazione fuoristrada solo su percorsi da approvarsi e soggetti a concessione edilizia, previo studio di impatto ambientale, ossia con procedura di fatto improponibile per la maggioranza dei motoclub potenzialmente interessati. Risultano peraltro ammesse deroghe per manifestazioni e gare (previo pareri del servizio forestale, del servizio urbanistica e del servizio protezione ambiente).-

Emilia Romagna:
L’art. 13 della l. 13/81 prescrive che entro un anno dalla sua entrata in vigore la regine approvi “prescrizioni di polizia forestale” sulla circolazione di autoveicoli a motore nei boschi, sui pascoli e sui prati. Molto in ritardo sul termine previsto, la Regione ha poi approvato dette prescrizioni (deliberazione di giunta 182/95) prevedendo agli art. 81 e 82 il divieto (salvo limitate eccezioni) di transito sulle strade e piste forestali, nonché su quelle poderali ed interpoderali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, ed ovviamente fuoristrada nel senso più propriamente detto.-
Siffatta normativa ricade sotto i rilievi già espressi in relazione alla normativa di altre regioni riguardo la non sanzionabilità per tale vie della circolazione sulle strade a fondo naturale.
In aggiunta si può osservare come sia di opinabile legittimità l’espansione delle ipotesi sanzionate contenute nel regolamento approvato dalla giunta rispetto a quelle indicate nella legge regionale. Quest’ultima, infatti, opera riferimento solo agli “autoveicoli” e solo ai “boschi, pascoli e prati”.-
E’ peraltro prassi di molte amministrazioni comunali di emettere ordinanze di divieto del transito fuoristrada e/o sulle strade a fondo naturale del proprio territorio.-
Teoricamente tali ordinanze potrebbero essere validamente emesse ai sensi del Codice della Strada, ma raramente si rinvengono nelle stesse motivazioni adeguate e conformi alle prescrizioni della legge.-
ISTRUZIONI IN CASO DI CONTESTAZIONI DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Come sopra indicato, l’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione delle esistenti norme sul “fuoristrada” in senso lato è autorevole ma di per se non garantisce l’unanimità di opinioni in punto.-
Può quindi accadere, ed anzi in effetti accade frequentemente, che tutori dell’ordine incaricati di far rispettare le vigenti leggi regionali contestino la legittimità di transiti motorizzati su sentieri, mulattiere, tratturi o carrrarecce pur in assenza di validi divieti emessi ai sensi dell’art. 6 del Codice della Strada.-
In tali casi, a parte ovviamente un pacato tentativo di convincimento dell’agente verbalizzante, il motociclista interessato potrebbe solo assicurarsi che nel relativo verbale il fatto contestato venga correttamente descritto come “transito su sentiero, mulattiera o carrareccia”, e non genericamente descritto come transito “fuoristrada” secondo il concetto comune ma atecnico della parola.-
Posto che comunque per evitare la contravvenzione non ci si potrà esimersi dall’impugnare il verbale, ove lo stesso contenga la corretta descrizione del fatto nel senso ora indicato si potranno avere fondate speranze di ottenere l’annullamento dello stesso. Altrimenti sarà onere del motociclista fornire la prova di quale fosse l’effettivo tipo di percorso da lui attraversato al momento della contestazione, prova che - anche in presenza di testimoni - potrebbe risultare ostica se l’agente verbalizzante (a cui in sede di oppostone è chiesta una ulteriore relazione sulle circostanze che hanno portato alla estensione del verbale) continuasse a sostenere una ricostruzione dei fatti “punitiva”.-
Se del caso il motociclista potrebbe avvalersi del diritto di far aggiungere al verbale dichiarazioni proprio per sottolineare l’effettivo tipo di percorso da lui utilizzato.-
Ovviamente ove il fatto contestato riguardi veramente la circolazione su aree fuoristrada propriamente dette (prati, torrenti, campi coltivati, ecc…), non sarà possibile alcuna opposizione (se non per l’eventuale mancato rispetto dei requisiti formali del procedimento amministrativo), così come non sarà possibile alcuna difesa sostanziale in caso di effettive violazioni del Codice della Strada (mancanza di specchi, frecce, targhe, documenti, assicurazioni, pneumatici o scarichi omologati, ecc…). Peraltro la commissione di tali ultimi tipi di infrazioni non può essere contestata dalla Guardie Ecologiche Volontarie (cui invece le leggi regionali spesso affidano compiti di controllo del rispetto delle loro normative sul fuoristrada).-
Le opposizioni possono essere proposte ai sensi della legge 689/81, e le relative istruzioni vengono indicate sullo stesso verbale di contestazione.-
Entro 30 gg. si può quindi inviare all’organo amministrativo di controllo dell’agente verbalizzante una propria memoria difensiva, e contro l’eventuale conferma della sanzione (che anzi potrebbe anche venire aumentata) è ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (nel caso il Tribunale, trattandosi di presunte violazioni di norme di tutela dei beni ambientali).-
Teoricamente l’opposizione può essere proposta senza l’ausilio di un avvocato, peraltro è senza dubbio opportuno che tali iniziative vengano coordinate a livello di motoclub (per i sodalizi maggiori) e/o di Comitato Regionale.-
Detto coordinamento potrebbe avviarsi con la circolarizzazione di un formulario per i casi più tipici di contestazioni, quale quello riportato in allegato.-


Riferimenti utili:
Sent. Cass. 2479/02.-
Estratto Codice della Strada da art. 1 ad art. 9.-
Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.3.02
Norme Regione Piemonte: L. 14/78; 29/78; 55/78; 84/78; 18/79; 5/80; 29/80; 30/80; 31/80; 32/80; 34/80; 34/80; 32/82; 23/85; 22/87; 51/87; 54/89; 49/90, 14/91; 19/92; 15/93; 13/94; 25/95; 32/95; 33/95; 61/95 e 12/98.-
Norme Regione Liguria: L. 38/92.-
Norme Regione Lombardia: L. 80/89 e Regolamento 23.2.93 n. 1.-
Norme Regione Veneto: L. 14/92.-
Norme Regione Friuli Venezia Giulia: L. 15/91; 39/92 e 42/96.-
Norme Provincia Bolzano: L. 10/90.-
Norme Provincia Trento: L. 31/93.-
Norme Regione Marche: L. 52/74.-
Norme Toscana: L. 26/98 e 48/94.-
Norme Regione Emilia Romagna: L. 30/81 e Regolamento 182/95.-
Norme Regione Umbria: L. 28/01.-
Norme Regione Abruzzo: L. 68/90; 75/91; 38/96; 116/96; 16/97; 109/97; 9/98; 84/98; 128/99; 134/99; 23/00; 95/00; 96/00 e 67/01.-
Norme Regione Lazio: L. 28/97; 14/99 e 39/02.-
Norme Regione Basilicata: L. 28/99.-
Formulario domande tipo per autorizzazione e manifestazioni e gare.-
Polizza Assicurativa R.C. organizzatore.-
Formulario ricorso avverso verbale di contestazione di circolazione “fuoristrada”.-



Toscana:
La legge 26/98 “…detta la disciplina della circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade indicate dagli articoli 2 e 3 del Nuovo Codice della Strada ….” (art. 1), e quindi apparentemente tra tutte le leggi regionali è l’unica ad operare il corretto riferimento alla normativa statale primaria. Peraltro, contraddittoriamente, all’art. 2 il divieto di circolazione fuoristrada viene esteso anche a sentieri, mulattiere e tratturi, nonché a piste di esbosco e cesse parafuoco.-
L’art. 6 permette alle Province di individuare percorsi fissi in cui sia consentita la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore (salvo che sulle aree vincolate indicate nell’art. 2 e previo parere vincolante dei Comuni e consenso dei proprietari e conduttori dei fondi interessati).-
L’art. 8 permette inoltre alle Province di autorizzare gare e manifestazioni con modalità analoghe.-

Marche:
L’art. 5 della l. 52/74 vieta la circolazione non autorizzata da l Sindaco del Comune di competenza sui prati, nei pascoli, e negli ambienti naturali aperti al pubblico.-
La disposizione è certamente generica. Non dovrebbe quindi essere possibile, anche a prescindere dalla interpretazione della Corte di Cassazione già tante volte citata, ritenere che con un tale tipo di norma si possa vietare il transito sulle strade a fondo naturale. Per principio comune, infatti, i divieti non si possono applicare al di là dei casi espressamente indicati dalle norme che li prevedono.-

Umbria:
Il riferimento è offerto dalla legge 28/01, che all’art 7 vieta il transito motorizzato fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e strade di accesso o servizio all’attività agro silvo pastorale, con ciò ponendosi in contrasto con l’interpretazione del Codice della Strada da noi sostenuta.-
Il comma 6 della indicata norma autorizza gli enti competenti per territorio ad individuare “aree e percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare …”

Nolimit:
Questa parte è decisamente la più interessante  evil


Abruzzo:
La legge 95/00 prescrive che “La disciplina del traffico sulle strade di montagna, non soggette al pubblico traffico motorizzato, è definita dalla Giunta Regionale con regolamento tipo, da approvarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ….Le Comunità Montane, in accordo tra loro e con i Comuni montani, possono individuare circuiti per l’uso dei mezzi fuoristrada motorizzati…”-
Altre leggi regionali vietano “l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada” in particolari aree protette.-

Molise:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Lazio:
La legge 29/87 (in punto ribadita dalla legge 39/02) contiene all’art. 1 premessa analoga a quella adottata dalla legge ligure (ossia individua come ambito di applicazione la circolazione al di fuori delle strade pubbliche e private) ma in tale premessa il riferimento viene limitato alle sole strade “carrozzabili” nulla però dicendo sul fatto che queste abbiano fondo naturale o meno. Contraddittoriamente, poi, il medesimo articolo inserisce tra le aree in cui è espressamente vietato circolare i sentieri, le mulattiere e le piste di esbosco.-
L’art. 7 consente deroghe non più di due volte all’anno per manifestazioni e gare.-
L’art. 5 attribuisce poi ai Comuni la facoltà di “individuare zone adibite allo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche”, previo peraltro parere dell’Ispettorato dipartimentale forestale, verifica della situazione idrogeologica ed inserimento delle aree autorizzate nello strumento urbanistico generale. Peraltro l’art. 93 della successiva legge 14/99 ha riservato alla Regione un compito di controllo su tali autorizzazioni.-

Campania:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Puglia:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Basilicata:
Non esiste normativa regionale sull’argomento, salvo la legge 28/99 istituiva della riserva regionale Bosco Pantano di Polidoro, che vieta in tale area “…l’uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada lungo la spiaggia e la duna …”.-

Calabria:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Sardegna:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-

Sicilia:
Non esiste normativa regionale sull’argomento.-
Interpretazione della Corte di Cassazione
Come anticipato poc’anzi, la Corte di Cassazione è intervenuta per decidere in ultima istanza il ricorso presentato da 4 soci del M.C. Sanremo che avevano ricevuto un verbale di contestazione di infrazione alla legge regionale ligure n. 38/92 per aver circolato con i loro motocicli su un sentiero.-
La legge regionale ligure, come sopra indicato, si limita a vietare il transito motorizzato al di fuori delle strade pubbliche e private.-
Peraltro gli agenti che nell’occasione avevano elevato detti verbali (e in seguito la difesa della Provincia di Imperia intervenuta nella prima fase del giudizio), hanno sostenuto che ai fini di detta legge regionale i “sentieri” sarebbero percorsi pedonali non riconducibili al concetto di strada.-
La difesa dei motociclisti, supportata dai legali della FMI, ha invece opposto la tesi sopra meglio esposta sub a).-
La Corte di Cassazione con sentenza n. 2479/02 ha quindi pienamente e inequivocabilmente accolto detta nostra tesi, ribadendo che ai sensi delle vigenti norme i sentieri (e, aggiungiamo noi, a maggior ragione le mulattiere e i tratturi) sono da considerarsi “strade” ai sensi del Codice della Strada il quale, per essere norma di legge statale, non può in punto essere derogato dalle norme di legge regionale.-

Nolimit:
Agguingo infine alcune idee per sopravvivere nel modo meno dannoso possibile in tale guazzabuglio medievale:


RICORSO TIPO
AL PRESIDENTE GIUNTA PROVINCIALE DI …..
UFFICIO CONTRAVVENZIONI

R I C O R S O
Avverso sommario processo verbale di accertamento violazione di legge sanzionata in via amministrativa
* * *
Il sottoscritto ……………., res. in ……………..,
v i s t o
il sommario processo verbale di accertamento di violazione di legge sanzionata in via amministrativa n. ….. del ………… (allegato in copia) a firma degli agenti del Corpo Forestale dello Stato, distaccamento ………….., Sig.ri …………………………….., con cui si contesta all’esponente la responsabilità ex art. 6 l. 689/91 nei confronti della presunta violazione dell'art. …. della l. reg. ……,
r i c o r r e
a codesto Ufficio avverso tale accertamento in quanto il fatto contestato non costituisce violazione di legge.-
* * *
In particolare il sottoscritto osserva quanto segue:
IN VIA PRELIMINARE, SULLA ILLEGITTIMITA’ DELL’ACCERTAMENTO
L’accertamento in oggetto non è stato consegnato al ricorrente il …… nell’immediatezza del fatto contestato, ma è stato notificato solo alcuni giorni dopo presso la sua abitazione.-
Tale circostanza rappresenta l’inosservanza dell’imperativo disposto dell’art. 14 l. 689/81 che prescrive l’immediata contestazione al presunto trasgressore, e non trova alcuna giustificazione nei fatti verificatisi, dato che gli agenti verbalizzanti ebbero la possibilità di “fermare” il ricorrente ed addirittura di raccogliere le sue dichiarazioni (cfr. ammissione del verbale stesso).-
Già per tale sola assorbente ragione il verbale oggetto del ricorso appare illegittimo.-
SULLA IDENTIFICAZIONE DEL FATTO CONTESTATO
Il verbale richiamato dall’atto impugnato attribuisce al ricorrente il fatto di aver circolato con mezzo motorizzato “lungo un piccolo sentiero pedonale” su una località non precisata sul monte ……….. nel comune di …….-
La mancata indicazione del luogo ove sarebbe avvenuto il fatto contestato lede i diritti di difesa dell’esponente giacché rende impossibile la puntuale contestazione delle circostanze verbalizzate.-
Per sola tale ragione il verbale impugnato è illegittimo e dovrebbe essere annullato.-
SULLA QUALIFICAZIONE DEL FATTO CONTESTATO
Quanto sopra premesso, l’esponente osserva che il fatto contestatogli - rappresentato, ripetiamo, dalla circolazione su una strada a fondo naturale riconosciuta come essere un “sentiero” dagli stessi verbalizzanti - non è neanche sanzionabile in base alla l. reg. …….-
Al riguardo una recente decisione della Corte di Cassazione (n.2479/02) è da considerarsi dirimente, giacché ha dichiarato che i sentieri sono da considerarsi “strade” ai fini della normativa regolante la circolazione “fuoristrada”.-
Conseguentemente la circolazione motorizzata sui sentieri può essere regolata e vietata solo ai sensi dell’art. 6 del Codice della Strada mediante provvedimento specifico dell’ente gestore della strada (provvedimento nel caso assente), e non in via generale dalla legge regionale secondo la norma richiamata nel verbale impugnato.-
* * *
Il sottoscritto ricorrente chiede quindi che venga ritirata e/o annullata l’ingiunzione in epigrafe, previa la sua audizione.-
Con ossequi.-
Si allega: 1) copia verbale notificato.-

NOTA IMPORTANTE: TUTTO il presente documento riportato è un miserabile copia-incolla da un post di AlexSoa35 (che ringrazio ed invito a contattarmi nel caso di dissensi alla pubblicazione) su Ultramotard.com
Aprilia SL1000 Falco "Zia Frankenstein"
SWM RS 500 R

Zikan

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Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #4 il: 16 Gennaio 2013, 23:36:56 »
Eccezionale! Grazie mille anche se la risposta che mi hai dato non è la migliore possibile! Io sono toscano e quindi sono messo male. Qual'è la sanzione se mi fermano su un sentiero (ovviamente non in un parco) ma con la moto in regola?

kappa

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Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #5 il: 16 Gennaio 2013, 23:58:36 »
Ecco quà (stasera questo link va via come il pane)

http://www.italcaccia.toscana.it/leggi_regione_toscana/L.R.T.48-94.htm



Per quanto riguarda le sanzioni non saprei dirti, io adotto un pò metodo degli animali selvatici,
che senza dare nell'occhio ed in silenzio cercano di passare inosservati, si sa che esistono da qualche leggera
traccia lasciata sul terreno ma nessuno li ha mai visti con certezza.  

 :sig:
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2013, 00:00:20 da dani »

sgnaus

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Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #6 il: 17 Gennaio 2013, 10:23:10 »
e posso aggiungere che, per quanto riguarda la Brianza, non ci sono in pratica territori nel circondario di Monza, che non rientrino in un qualche parco, pertanto senza grossi sbattimenti, le amministrazioni hanno trasformato in parco ad interesse naturalistico, qualunque zona che già non sia proprietà privata o campo coltivato (dove comunque non ci andresti anche solo per buonsenso) chiudendo di fatto, la porta in faccia a qualunque contestazione.
ad onor del vero, devo dire che sto aspettando una risposta da alcuni comuni della zona (rovagnate, santa maria hoè, olginate, brivio, imbersago e robbiate), ai quali ho chiesto se è possibile avere un permesso di circolazione anche dietro pagamento e devo ammettere che la prima risposta che mi hanno dato, non è stata negativa, non escludendone a priori la possibilità.
spero di poter dare notizie a breve a chi fosse interessato anche perchè sul territorio dei comuni suddeti si potrebbe organizzare un bel giro

Zikan

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Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2013, 12:29:48 »
Grazie mille!  :PDT_Armataz_01_37: Hai per caso anche la L. 26/98 sempre della Toscana?
Ps: Le sanzioni in Toscana sono indicate all'art.10, ovvero da 154€ a 516€.
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2013, 15:38:02 da Zikan »

Offline bibo

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Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #8 il: 17 Gennaio 2013, 18:38:46 »
e posso aggiungere che, per quanto riguarda la Brianza, non ci sono in pratica territori nel circondario di Monza, che non rientrino in un qualche parco, pertanto senza grossi sbattimenti, le amministrazioni hanno trasformato in parco ad interesse naturalistico, qualunque zona che già non sia proprietà privata o campo coltivato (dove comunque non ci andresti anche solo per buonsenso) chiudendo di fatto, la porta in faccia a qualunque contestazione.
[/quote]
Confermo, qui dove abito io (Oreno, frazione di Vimercate) qualsiasi cosa verde che non sia un aiuola è stat dichiarat "parco di interesse sovracomunal". Un ca**ata pazzesca, perche son  tutti campi e campetti in mezzo alle "fabbrichette brianzole".

E badate bene, come area son più le fabbriche/capannini/discariche abusive/ demolizioni non autorizzate/ immobili in disfacimento/ scavi abbandonati che aree verdi. Eppure hanno il coraggio di dichiararle "parco di interesse sovracomunale". Ci scommetto i gioielli di famiglia che c'entrano come al solito i finaziamenti dati a pioggia dalla comunità europea (vdi capitolo "ciclabili" e capitolo "rotonde").

Ho verificato il bilancio biennale di un parco sovracomunale di zona per cui ogni cittadino paga un euro/anno (è quello che i comuni consorziati si impegnano a versare all'ente parco).
Ebbene, a fronte di 200.000 euro anno di fondi ne sono stati spesi 500 (cinquecento) per rimborsare due insegnati per altrettante (due!) gite scolastiche. Il resto vanno a pagare lo stipendio di una segretaria addetta full time (a far che?) e un (se non ricordo male) geometra half time a fare che?

Ennesimo spreco all'italiana, mi aspetto una puntata di Report, prima o poi.

ad onor del vero, devo dire che sto aspettando una risposta da alcuni comuni della zona (rovagnate, santa maria hoè, olginate, brivio, imbersago e robbiate), ai quali ho chiesto se è possibile avere un permesso di circolazione anche dietro pagamento e devo ammettere che la prima risposta che mi hanno dato, non è stata negativa, non escludendone a priori la possibilità.
spero di poter dare notizie a breve a chi fosse interessato anche perchè sul territorio dei comuni suddeti si potrebbe organizzare un bel giro

Sarebbe interessantissimo... anche perchè avevo "ad occhio" ipotizzato la presenza di alcuni percorsi tra montevecchia e santa maria hoè.... e sicuramente tu che sei esperto sai già dove sono.

Ciao!

B!bo


In ordine di apparizione: TA600+K640Adv+K690E+TRide290+2*(Alp200)+Freeride250F+K390Adv

sgnaus

  • Visitatore
Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #9 il: 17 Gennaio 2013, 20:30:24 »
@ bibo: no un momento, montevecchia scordatela, non tanto per il capo dei vigili (persona molto cortese) ma per i responsabili del parco trovati a piedi all' agriturismo sotto la prima piramide e, postagli la domanda, per come mi hanno risposto male, abbiamo evitato la lite verbale solo per la presenza di mia moglie, donna molto saggia.
per il resto devo dire che sto aspettando risposte, non tanto perchè non ti dicano sì o no, quanto perchè sono in ballo delle trattative (definiamole così) per concedere aree dei parchi della zona in occasione di manifestazioni in primis e, secondariamente per il transito di privati ma solo durante i giorni della settimana (potrebbe essere martedì e mercoledì).
io non sono un esperto, cerco solo di non rompere le pelotas a nessuno per potermi mantenere la mia passione ma, per quanto riguarda santa maria hoè, conosco alcuni posti ma mi sono stati sempre presentati come luoghi totalmente off-limit anche da qualcuno qui nel forum

tu sei di oreno? allora siamo confinanti, io abito a conco, ci possiamo scambiare info
 :singing:
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2013, 21:00:23 da sgnaus »

matty-78

  • Visitatore
Re: Motoalpinismo e legge
« Risposta #10 il: 17 Gennaio 2013, 20:41:00 »
Ecco quà (stasera questo link va via come il pane)

http://www.italcaccia.toscana.it/leggi_regione_toscana/L.R.T.48-94.htm



Per quanto riguarda le sanzioni non saprei dirti, io adotto un pò metodo degli animali selvatici,
che senza dare nell'occhio ed in silenzio cercano di passare inosservati, si sa che esistono da qualche leggera
traccia lasciata sul terreno ma nessuno li ha mai visti con certezza.  

 :sig:
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