Autore Topic: Legge regionale piemontese sull' attivita fuoristrada  (Letto 1296 volte)

Offline trialperibosky

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Legge regionale piemontese sull' attivita fuoristrada
« il: 04 Maggio 2012, 12:10:57 »

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 2-11-1982
REGIONE PIEMONTE
Norme per la conservazione del patrimonio naturale e
dell' assetto ambientale

 

ARTICOLO 11

 Fuoristrada
 Su tutto il territorio regionale è  vietato compiere, con
mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
  Tale divieto è  esteso anche ai sentieri di montagna e
alle mulattiere, nonchè  alle piste e strade forestali
che

sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto
1981, n. 27.
  I Comuni, sentite le Comunità  Montane, individuano,
entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,
in prima applicazione della legge, percorsi a fini turistici
e sportivi, opportunamente segnalati, anche in deroga a
quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
  Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni possono
interdire il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro
competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela
ambientale.
  E' vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive,
in terreni agricoli;  è  vietato calpestare i prati destinati
a sfalcio, nonchè  i terreni sottoposti a coltura anche
se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della
 LR 17 ottobre 1979, n. 60.
  Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i
mezzi impiegati nei lavori agro - silvo - pastrorali, nella
sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico -
forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza
forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nonchè  i veicoli
utilizzati per servizio pubblico.
  L' esercizio dello sci d' erba è  consentito soltanto nelle
aree a ciò  destinate.

La parte curiosa di questa legge e' tutta in questa frase:

Tale divieto è  esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonchè  alle piste e strade forestali

Perche' il legislatore ha ritenuto opportuno specificare "di montagna" riferendosi ai sentieri? evidentemente ha voluto specificare che sui sentieri non di montagna era possibile fare attivita' fuoristrada altrimenti non avrebbe specificato, come non lo a fatto quando parla di fuoristrada ( dove non specifica "in montagna").
A questo punto io potrei sentirmi tranquillo sui sentieri di pianura e di collina ... Pero' non e' definita la montagna, come faccio a sapere se sono in montagna o in collina?

Puo' sembrare una banalita' ma in caso di incontri ravvicinati con qualche GEV forse puo' valere la pena farlo annotare sul verbale.... chissa' mai che...
Beta Evo 300

Offline alex

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Re: Legge regionale piemontese sull' attivita fuoristrada
« Risposta #1 il: 04 Maggio 2012, 12:16:41 »
montagna è per convenzione ogni quota superiore ai 700 metri s.l.m.
ma il nocciolo della questione sta in questo: è stata fatta, entro i 180 giorni prescritti, l'identificazione delle strade percorribili?
Aprilia SL1000 Falco "Zia Frankenstein"
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Offline diegog

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Re: Legge regionale piemontese sull' attivita fuoristrada
« Risposta #2 il: 04 Maggio 2012, 19:18:55 »
devono comunque essere segnalati tramite cartello  di  divieto,  da entrambi i lati.
in caso contrario resta valido l' articolo 3 del codice della strada.