Autore Topic: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:  (Letto 33580 volte)

Offline Valchisun

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Ne avevamo gia' parlato ma e' meglio ricordarlo anche ai nuovi motoalpinisti:

http://www.motociclismo.it/moto-e-scooter-attenzione-alla-corretta-posizione-della-targa-moto-10115

Meglio non avere niente che avere dei targhini fotocopiati, se dai tutori dell'ordine viene interpretata alla lettera il nuovo Codice della Strada entrato in vigore a luglio 2010, l'esposizione di una targa non originale puo' fare configurare gli estremi di falsificazione con tanto di denuncia penale e confisca del mezzo!
Datevi pure una "toccatina" dopo averlo letto.... :098: :098: :098: sm404
« Ultima modifica: 03 Agosto 2011, 15:08:12 da Valchisun »

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Offline alex

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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #1 il: 03 Agosto 2011, 15:08:27 »
Bravo!  sm08
Non tutti han voglia di cliccare un link, per cui riporto integralmente il testo.. (tu intanto scendi in garage a montare la targa  sm444)

Montare in modo non corretto la targa (per motivi estetici o per diventare invisibili agli autovelox) può costare molto caro: si arriva fino al fermo amministrativo della moto o dello scooter per tre mesi, come previsto nelle ultime modifiche al CdS. Ma non solo: in caso di manomissione o contraffazione della targa le conseguenze si trasferiscono sul piano penale. Sintetizziamo, quindi, le regole per un montaggio che rispetti gli obblighi del Codice della strada.

 

Prima di tutto: moto e scooter devono mostrare la targa sulla parte posteriore del veicolo.
Il portatarga deve essere “di superficie piana o approssimativamente piana e di ampiezza idonea a contenere la targa cui è destinato” (art. 258 Cds); la dimensione della targa dei motoveicoli è di 177x177mm.

 

La targa deve essere posizionata in modo che:

- sia entro la sagoma del veicolo e mai nella parte destra: può essere posizionata dal centro a sinistra (“ la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo”);

- deve essere installata dritta (“la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo”);

- deve essere verticale con una tolleranza di 5°. Qualora la forma del veicolo lo richieda, è accettata un’inclinazione non superiore ai 30° (rispetto alla verticale): in questo caso, la superficie con i caratteri alfanumerici deve essere rivolta verso l'alto e il bordo superiore della targa non può distare dal suolo più di 1,20 m;

- per le moto, l’altezza minima dal suolo del bordo inferiore della targa deve essere di 20 centimetri; l’altezza massima del bordo superiore non può superare i 120 cm (valori misurati a veicolo scarico);

- il portatarga può avere una cornice ma a condizione che sia di materiale opaco e che ricopra il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente; unica eccezione, il talloncino adesivo che indica la provincia di residenza e l’anno di immatricolazione del veicolo (l’applicazione è prevista ma la mancanza di questi simboli non comporta alcuna sanzione);

- la targa deve essere visibile secondo certi parametri: “deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa”;

 

Queste le sanzioni per moto e scooter (oltre 50 cc):

- chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, se il fatto non costituisce reato;

- chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del Codice penale;

- se si circola con targa non rifrangente o con apposti adesivi o altro che possano creare equivoci nell’identificazione del veicolo, si incorre in una sanzione che va da 23 a 92 euro;

- se si circola con targa non propria o contraffatta, senza targa o con targa apposta in modo non corretto si rischia una multa da 78 a 311 euro oltre a sanzioni accessorie (qui di seguito);

- dalle violazioni appena descritte, deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti. Per certe violazioni (circolazione con targa non propria o contraffatta, circolazione senza targa, targa apposta in modo non corretto) consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

 

Le sanzioni per i ciclomotori:

- chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285;

- chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741;

- chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
« Ultima modifica: 03 Agosto 2011, 15:10:09 da alex »
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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #2 il: 04 Agosto 2011, 21:53:30 »
meglio evitare fotocopie.....piuttosto meglio nulla!!!!
 :PDT_Armataz_01_37:

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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #3 il: 05 Agosto 2011, 11:55:52 »
Comunque a rigor di logica una copia della targa NON E' CONTRAFFAZIONE, una sentenza a favore mi pare ci fosse già.
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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #4 il: 05 Agosto 2011, 13:02:29 »
Dipende da come interpreta la legge il tutore dell'ordine che ti ferma per un controllo, ovviamente tutto quello che non e' la targa orginale NON e' la targa originale, ma una suo fac-simile, potrebbe essere interpretata come una falsificazione, preferisco non andarmi a cercare grane, anche perche' poi bisogna sostenere un processo penale, e tutto per fare un giro in moto, ne vale la pena?
E poi si tratta anche di coerenza, stiamo cercando di farci conoscere come quelli che non vogliono danneggiare la natura, non disturbare gli altri fruitori dei sentieri e della montagna e pretendiamo che in fuoristrada valgano le regole del Codice della Strada e non i divieti arbitrari istituiti dalle regioni e poi andiamo in giro con la targa scritta con il pennarello?
« Ultima modifica: 05 Agosto 2011, 13:06:00 da Valchisun »

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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #5 il: 05 Agosto 2011, 13:47:19 »
Comunque a rigor di logica una copia della targa NON E' CONTRAFFAZIONE, una sentenza a favore mi pare ci fosse già.

sarà una sentenza datata: per il nuovo codice è reato senza mezzi termini, quindi non sanzione, ma procedimento penale.  :o
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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #6 il: 05 Agosto 2011, 13:53:32 »
Sicuramente meglio perdere o rompere la targa originale che andare a rischiare beghe di quel genere, anche perchè se vogliono impedirti di girare su mulattiere, nonostante siano strade soggette al cds, si aggrappano a di tutto!

Però se così fosse rischierebbero penalmente anche tutti gli automobilisti che rompono o perdono la targa e ne montano con una posticcia di cartone, cosa che ogni tanto si vede per strada.
Se i numeri sono corretti e leggibili non c'è malafede, ovvio che se non ci fosse nessuna sanzione si rischierebbe che tutti inizino a girare con targhe in cartone e per capire chi ha una targa falsa bisognerebbe fermare tutti...

Ma tra multa e penale ne passa, non so nulla di giurisprudenza ma se le cose stanno così, una regola siffatta a mio avviso potrebbe sconfinare anche nell'incostituzionale... sm17
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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #7 il: 05 Agosto 2011, 14:01:07 »
Alcuni anni fa' su Motociclismo FuoriStrada c'era una lettera di due "malcapitati" di Milano che erano stati beccati in Sardegna con le loro enduro con il targhino fatto a mano, i tutori dell'ordine non avevano sentito ragioni e dopo alcuni mesi erano dovuti comparire in tribunale, di nuovo in Sardegna ovviamente, erano riusciti a provare la loro buona fede e non erano stati condannati in sede penale ma avevano dovuto pagare una sanzione amministrativa oltre alle spese processuali ed alla trasferta, morale:il gioco non vale la candela!

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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #8 il: 05 Agosto 2011, 14:54:01 »
Poco ma sicuro! sm443

Tengo a precisare che i miei non erano incitamenti all'uso di targhe posticce, solo osservazioni in merito alla legge.
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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #10 il: 07 Agosto 2011, 12:46:41 »
Riporto per comodità il contenuto del link:

Smarrimento o furto della targa
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione della targa, senza che questa sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo. Nel frattempo, è consentita la circolazione del veicolo ma l'intestatario deve apporre un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

 

Deterioramento o distruzione della targa
I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo. Nel caso di distruzione della targa, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

 

Le sanzioni
L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa non provvede agli adempimenti descritti, oppure circola con una copia autoprodotta della targa senza aver fatto denuncia di smarrimento/furto né richiesto una nuova targa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Infine, quando la targa non sia leggibile per dolo (cioè volutamente resa illeggibile) rischia il fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi.

 

Parlando di targhe, vi ricordiamo anche la campagna di Motociclismo Fuoristrada che sostiene l’utilizzo delle targhe regolari nella pratica dell’enduro. Anche perché – ricordiamo – utilizzare il targhino fotocopiato al posto dell’originale può costare il fermo amministrativo del mezzo fino a 90 giorni.

Huskyna TE 125, motoscurreggetta da 15 hp sm403

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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #11 il: 07 Agosto 2011, 14:48:11 »
ma in caso di targa "deteriorata", ossia raddrizzata più e più volte al limite dell'inverosimile, con gli spigoli mangiati come fossero rosicchiati dai cani, e magari con le lettere scrostate e in parte illegibili, che si fa? Si deve chiedere un duplicato?
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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #12 il: 07 Agosto 2011, 14:52:06 »
Non esiste un duplicato, per la motorizzazione italiana la targa e' un esemplare unico e quindi non e' riproducibile, l'unica e' reimmatricolare la moto o l'auto in caso di targa deteriorata, rotta o illeggibile, dura lex, sed lex..... :73:

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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #13 il: 07 Agosto 2011, 14:59:13 »
 sm401 sm451 piuttosto la trasformo in cross... però in effetti quelli che perdono la targa dei fuoristrada mi pare che con circa 200 euro la riabbiano. O ne hanno un'altra nuova, con tanto di cambio di libretto? sm17
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Re: Le sanzioni per targa non esposta o targa non originale:
« Risposta #14 il: 07 Agosto 2011, 15:06:15 »
Mi sembra che reimmatricolare la moto, come era successo l'anno scorso ad un mio amico che l'aveva persa, costi circa 200 Euro, non c'e' nessuna altra strada!La reimmatricolazione prevede nuova targa, nuovo libretto e nuovo certificato di proprieta'!Nel caso di smarrimento devi anche esibire la denuncia fatta ai C.c.!

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