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Titolo: SENTIERI E MULATTIERE SONO STRADE ……??
Inserito da: kappa - 21 Ottobre 2010, 11:15:19

   
SENTIERI E  MULATTIERE SONO STRADE ……

Lo dice il Codice della Strada all’art.3 punto 48 “SENTIERO o MULATTIERA o TRATTURO: strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali” e lo ribadisce con estrema precisione la Corte di Cassazione con la Sentenza n°02479/02, nell’accogliere un ricorso intrapreso da alcuni legali della FMI su una sanzione contestata al Motoclub Sanremo in Regione Liguria relativa alla circolazione “fuoristrada” su un sentiero.
Dice la Corte di Cassazione: “La norma non fa riferimento solo a strade costruite dall'uomo, ….., ma anche a strade a fondo naturale, le quali possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e non essere state predisposte per la funzione in questione, dall'uomo, sostiene, sul piano sistematico, questa conclusione il rilievo dell'art.3 del Codice della strada, che al n. 48, per precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per "strada", elenca anche il sentiero per l'appunto formatosi per il predetto calpestio.
Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per tale suo carattere superare limiti di quella statale, deve essere interpretata anzitutto in coerenza con la prima.”
La sentenza, in estrema sintesi, fa capire che le Regioni possono disciplinare la circolazione (fuoristrada) solo al di fuori delle strade pubbliche e private, mentre sulle stesse (e quindi anche sui sentieri) la regolamentazione risulta di competenza dell’Ente Gestore (Comune, Provincia, ecc.).
Significa perciò che le limitazioni al transito devono essere adottate solo dall’Ente Gestore con apposita Ordinanza e segnalate all’inizio del tracciato con i cartelli previsti dal codice della strada e non possono essere adottate dalle Regioni con un divieto generalizzato!
Ed è qui che occorre porre molta attenzione: quanto scritto sopra non significa che le leggi regionali che vietano la circolazione fuoristrada sui sentieri decadono automaticamente e di conseguenza le Autorità di controllo non possono più contestare sanzioni …. Purtroppo non è così!
Significa che, in caso di una contestazione in materia di circolazione fuoristrada su un sentiero o su una mulattiera, si può fare ricorso all’Autorità Amministrativa competente entro trenta giorni dalla data di notifica del verbale!











 






Sentenza Corte di Cassazione 02479/02
n.b.: dal testo sono stati omessi i nomi dei comparenti.

_______________________________________________________________________________


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati

--------omissis------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

--------omissis------, ricorrenti

contro Provincia di Imperia -- intimata

avverso la sentenza n. 199/97 del Pretore di Sanremo, depositata il 02/12/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2001 dal Consigliere Dott.-------.,

udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. R.P., che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore di Sanremo respingeva l'opposizione alla ordinanza ingiunzione avanzata da ---------------- nei confronti di distinte ordinanze ingiunzioni per £ 200.000 ciascuna , emesse ad istanza della Provincia di Imperia a fronte della Violazione dell'art.2 della LR Liguria n.38 del 1992, per avere circolato il motociclo fuori dalla sede stradale.

La sentenza impugnata, che dopo avere nella intestazione menzionato la riunione dei distinti ricorsi cennava tuttavia al solo ---- ed alle argomentazioni difensive da lui avanzate, riteneva che nel concetto di strada rilevante al fine di individuare la circolazione "fuori strada" non rientrano i sentieri. Pertanto riteneva corretta la prospettazione della Amministrazione Provinciale, secondo la quale la legge consente la circolazione motorizzata solo sui tracciati originariamente destinati a tale transito.

Ricorrono per cassazione le predette parti private.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1) E' fondato il primo motivo del ricorso con il quale ----------- rilevano la inesistenza della motivazione della sentenza impugnata.
Questa indica nella intestazione, mediante una postilla, le quattro parti private e dà atto che i quattro ricorsi avverso le ordinanze sono stati riuniti. Quindi esamina solo la posizione di -------, senza alcun cenno ai restanti opponenti. La sentenza pertanto, nei confronti di costoro deve essere cassata per omessa motivazione e rinviata al giudice di merito..........

2) E' fondato il secondo motivo del ricorso, che dunque riguarda ormai il solo -----, mediante il quale i ricorrenti affermano la violazione della LR Liguria n 348 del 1992.
Essi sostengono che la normativa in questione tende alla tutela del suolo e dei beni ambientali quali prati, sottoboschi, greti dei corsi d'acqua e degli ambiti naturali detti, perciò stessa, fuori strada, dai danni che deriverebbero dalla circolazione motorizzata.
La legge, rilevano, chiarisce che per "strada" deve intendersi anche quella a fondo naturale o stabilizzato, e con ciò, secondo i ricorrenti, include nella sua nozione il sentiero o mulattiera o tratturo, che è appunto una strada a fondo naturale formatasi a seguito del passaggio pedonale o animale, ai sensi dell'art.3 del Codice della strada.

2a) Osserva il collegio che l'art. 2 predetto al n.1, recita: "la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree aldifuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato., intendendo elementi costituenti la strada oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l'inversione di marcia, nonchè le piazzuole di intersecazione".
La norma non fa riferimento solo a strade costruite dall'uomo, al punto da potere essere costituite da opere quali la carreggiata, la banchina, la cunetta, che per l'appunto caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico, ma anche a strade a fondo naturale, le quali possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e non essere state predisposte per la funzione in questione, dall'uomo,
sostiene, sul piano sistematico, questa conclusione il rilievo dell'art.3 del Codice della strada, che al n. 48, per precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per "strada", elenca anche il sentiero per l'appunto formatosi per il predetto calpestio.
Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per tale suo carattere superare limiti di quella statale, deve essere interpretata anzitutto in coerenza con la prima.

3) Deve pertanto essere accolto il ricorso anche quanto al ----- e la sentenza impugnata va cassata anche nei suoi confronti. Poiché non necessitano per la definizione delle controversie altri accertamenti, la causa stesso può essere decisa nel merito ai seni dell'art.368 c.p.c., con l'accoglimento della opposizione alla ordinanza ingiunzione in questione. Ricorrono giusti motivi per compensare tra tali parti la spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo in merito quanto a --------, annulla la ordinanza di ingiunzione opposta.
.....................................

In Roma il 21 settembre 2001.
 
Titolo: Re: SENTIERI E MULATTIERE SONO STRADE ……??
Inserito da: alex - 21 Ottobre 2010, 12:03:56
Questo vale, poi, solo per la Legge Regionale, lasciando l'ambito decisionale alle amministrazioni che hanno in carico la strada, come dici anche tu.
Quindi, per quel che ne risulta, mi pare che sia un discorso relativo alle sole preclusioni sancite da un regolamento regionale (che spesso si trova citato sotto ai divieti) e che sia, appunto, limitato alla possibilità di ricorrere contro una relativa sanzione quando invece i divieti siano stati posti in ossequio a quanto dice il CdS

Rimane invece fermo ad libitum (almeno fino a che avranno sistemato le questioni relative alla fedina penale del Premier) il disegno di Legge 275 che in merito è così redatto:

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 275

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

    1. Lo Stato, mediante la disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada, tutela e conserva il territorio e valorizza il patrimonio ambientale.

Art. 2.

(Definizioni di strade
a fondo naturale e di fuori strada)

    1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 2 e dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il codice della strada, si definisce strada a fondo naturale ogni area di uso pubblico che sia di fatto destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, quando tale area sia costituita da terreno naturale approntato per permettere la circolazione stessa o stabilmente modificatosi in dipendenza di essa, e non sia invece costituita da superfici artificiali levigate ed uniformi.

    2. Le strade a fondo naturale, ai fini della presente legge, sono classificate in:

        a) carrarecce o sterrate: strade a fondo naturale caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato aventi ampiezza media minima di due metri;

        b) tratturi: strade di dimensioni e caratteristiche analoghe alle carrarecce, il cui tracciato sia il risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o di animali;
        c) mulattiere: strade a fondo naturale aventi ampiezza media tra uno e due metri;
        d) piste di esbosco e viali tagliafuoco: strade carrarecce o mulattiere a seconda delle dimensioni destinate al transito di servizio delle aree boschive;
        e) sentieri: strade a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore al metro;
        f) crossodromi: impianti fissi permanentemente adibiti alla circolazione di veicoli motorizzati in circuito a fondo naturale per motivi sportivi o ricreativi.

    3. La larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dell’area artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media dell’area il cui fondo naturale sia stato stabilmente e naturalmente modificato dal ripetuto passaggio di pedoni, veicoli o animali. La media della larghezza va valutata in ragione di almeno cento metri di lunghezza della strada.

    4. Ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita «fuori strada».

Art. 3.

(Tipologie di circolazione motorizzata
su strade a fondo naturale o fuori strada)

    1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada di cui all’articolo 2, è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata come segue:

        a) circolazione per ragioni di servizio è la circolazione effettuata nell’esercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;
        b) circolazione per ragioni di lavoro è la circolazione effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nell’approntamento e nella manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;
        c) circolazione effettuata per comunicazione o per l’esercizio di attività sportive o ricreative è ogni altro tipo di circolazione;
        d) escursionismo motorizzato: è la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativi o sportivi;
        e) trial è la circolazione motorizzata fuori strada per scopi ricreativi o sportivi;
        f) cross è la circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi.

Art. 4.

(Circolazione su strade a fondo naturale)

    1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale è disciplinata dal codice della strada, ove applicabile, salvo quanto disposto dalla presente legge.

    2. Fatta salva la circolazione per ragioni di servizio e di lavoro, nonchè fatte salve le eccezioni e le deroghe previste nella presente legge, in via generale sono imposti i seguenti limiti alla circolazione dei mezzi motorizzati sulla strade a fondo naturale:

        a) su carrarecce e tratturi non è ammesso il transito di veicoli il cui asse sia di lunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada o la cui massa limite calcolata ai sensi dell’articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, e successive modificazioni, sia superiore a tre tonnellate;

        b) sulle mulattiere non è ammesso il transito di veicoli motorizzati diversi da ciclomotori e motocicli;
        c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati, con esclusione delle moto da trial.

    3. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporti alterazioni permanenti e funzionalmente rilevanti del fondo stradale. Il conducente ed il proprietario dei veicoli che dovessero provocare tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari della strada per il risarcimento del danno così procurato.

    4. I veicoli circolanti devono comunque rispondere ad ogni prescrizione del codice della strada, ed in particolare la rumorosità dello scarico non può superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici devono essere omologati per la circolazione stradale.

Art. 5.

(Ulteriori limiti alla circolazione su strade
a fondo naturale)

    1. Le regioni possono imporre limitazioni, anche di carattere generale, alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale site nelle seguenti aree eventualmente insistenti sul loro territorio:

        a) parchi nazionali;

        b) parchi regionali;
        c) parchi urbani;
        d) zone soggette a vincolo archeologico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

    2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già impartiti con atti aventi valore di legge regionale al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Gli enti proprietari delle strade a fondo naturale possono imporre vincoli alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle stesse secondo quanto previsto dall’articolo 6 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine detti enti possono:

        a) limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo alle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate;

        b) limitare la circolazione in determinati periodi dell’anno o in determinati giorni della settimana, avuto riguardo alla vocazione turistica o ai prevalenti impieghi alternativi delle strade in questione.

    4. In ogni caso il relativo provvedimento di limitazione, di cui al comma 3, deve essere specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongano in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati.


Art. 6.

(Circolazione fuori strada)

    1. La circolazione ed il parcheggio fuori strada su aree pubbliche di veicoli motorizzati è vietata, salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro o di servizio e salvo le ulteriori deroghe previste dalla presente legge.

    2. La circolazione ed il parcheggio fuori strada su aree private di veicoli motorizzati è ammessa, se autorizzata dal detentore del fondo, ove dette aree non siano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico e ambientalistico istituiti con leggi regionali e zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 7.

(Deroghe ai divieti di circolazione
su strade a fondo naturale e fuori strada)

    1. I comuni, e nelle zone classificate montane, le comunità montane, laddove siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono individuare, previa verifica, anche a mezzo parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato dipartimentale forestale, di compatibilità con l’equilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio secondo le vigenti norme, aree o percorsi in cui sia autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuoristrada anche oltre i limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.

    2. Le autorizzazioni concesse possono:

        a) essere limitate solo ad alcune delle tipologie di strade a fondo naturale o essere condizionate secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 2, nonchè contenere specifiche regolamentazioni della circolazione, ove si ravvisino motivate esigenze di tutela delle strade, del territorio o della generale fruibilità delle aree interessate;

        b) essere limitate ai soli conducenti dotati di apposita tessera autorizzativa rilasciata annualmente dal comune di competenza, dietro il pagamento di un corrispettivo non superiore alle vigenti tasse di circolazione per i veicoli così condotti, avuto riguardo alla necessità di monitorare il numero dei conducenti al fine di valutare l’impatto ambientale della circolazione motorizzata sulle aree in questione. In tale ipotesi il numero dei conducenti autorizzati può anche essere contingentato secondo apposito regolamento approvato da parte del comune di competenza.

    3. Sono fatte salve le preesistenti autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuori strada.

    4. Ove ammessa, la circolazione fuori strada in aree soggette a pubblico passaggio è sottoposta alle norme del codice della strada.

Art. 8.

(Procedure)

    1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga all’articolo 7, gli enti indicati possono agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o loro affiliati.

    2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata in carta libera, con copia da inoltrare a cura dell’ente territoriale ricevente al servizio per la difesa del suolo del comune territorialmente competente. L’istanza deve contenere l’individuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1:25.000, nonchè relazione descrittiva degli stessi.
    3. Ove, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 2, non sia emesso provvedimento di reiezione congruamente motivato in relazione alle finalità della presente legge, l’istanza si intende automaticamente accolta.
    4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimento congruamente motivato dall’ente che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse.
    5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte ad un periodo sospensivo della loro efficacia di tre giorni dalla loro deliberazione, durante il quale estratto del provvedimento o dell’istanza contenente la descrizione delle strade, dei percorsi e delle aree interessati, è affisso all’albo dei comuni interessati al provvedimento.
    6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico estratto delle planimetrie in cui siano riportati le strade, i percorsi e le aree interessati dai provvedimenti.
    7. Ove richiesti, e salvo il caso di indisponibilità di aree idonee, le comunità montane o i comuni devono comunque provvedere entro trenta giorni all’indicazione di percorsi o aree idonei alla circolazione sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o fuoristrada.

Art. 9.

(Segnaletica)

    1. Gli enti territoriali proprietari delle strade sono responsabili della segnaletica relativa ai divieti di circolazione.

    2. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro affiliati possono apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare lo sviluppo delle strade a fondo naturale e delle altea aree su cui è ammessa la circolazione, previo accordo con il comune di pertinenza.

Art. 10.

(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore)

    1. Le gare e le manifestazioni comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strade a fondo naturale o aree su cui la circolazione è ammessa, ai sensi della presente legge, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalle vigenti norme e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione previsti dalla presente legge o emanati in forza di essa.

    2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree fuori strada soggette a divieti di circolazione)

    1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo dei propri servizi per la difesa del suolo e del competente ispettorato ripartimentale forestale, possono autorizzare, non più di due volte all’anno e per un periodo non superiore a sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nell’ambito di gare o manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione in forza degli articoli 4, 5 e 6.

    2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.
    3. L’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla stipula, da parte dei promotori della gara o della manifestazione, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.
    4. Il contratto di assicurazione di cui al comma 3 deve altresì coprire la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. I limiti di garanzia sono quelli previsti dalle vigenti norme.

Art. 12.

(Impianti fissi per lo svolgimento
di manifestazioni motoristiche sportive)

    1. Gli impianti fissi per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche sportive di nuova realizzazione non possono essere localizzati all’interno dei centri abitati e nelle aree protette come individuate all’articolo 5, comma 1.

    2. Gli impianti fissi non possono pregiudicare l’assetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preeesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti.
    3. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonchè ad autorizzazione per l’esercizio dell’impianto stesso.
    4. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione all’esercizio da parte del comune territorialmente competente.
    5. I comuni, valutati i requisiti di cui al comma 2, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto fisso previa acquisizione, per gli impianti di nuova realizzazione, di parere consultivo del servizio per la difesa del suolo della regione territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con l’impianto fisso, ed in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federazioni sportive del CONI.
    6. I comuni devono annualmente verificare la permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso del loro venire meno, revocare con provvedimento congruamente motivato la concessa autorizzazione all’esercizio dell’impianto fisso.
    7. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera.

Art. 13.

(Vigilanza)

    1. Sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia forestale, di polizia locale e i sindaci dei comuni.

Art. 14.

(Sanzioni)

    1. Chiunque circoli con mezzi motorizzati in violazione delle disposizione di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 146, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di emissioni sonore eccedenti il limite consentito o di uso di gomme non omologate per la circolazione stradale la sanzione è raddoppiata ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

    2. L’organizzazione e l’effettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuoristrada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dell’articolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni. La sanzione è raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi ed aree comunque interdette al tipo di circolazione motorizzata così realizzata.
    3. Le stesse sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili nel caso di organizzazione di manifestazioni aperte al pubblico cui abbiano partecipato contemporaneamente più di dodici veicoli motorizzati.
    4. L’esercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunque l’acquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative connesse a tale illecito.
    5. Se l’esercizio abusivo di cui al comma 4 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione è triplicata.
    6. L’area su cui insiste l’impianto fisso non autorizzato può essere soggetta a sequestro.