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Varie ed eventuali => Comunicazioni => Topic aperto da: diegog - 27 Marzo 2013, 23:17:50
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.... risolto si... non ci lasciano circolare.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloDefault/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-01-30&atto.codiceRedazionale=13A00732
A tutti gli Enti proprietari di
strade
A tutte le Societa' concessionarie di
strade e autostrade
Alle Prefetture - Uffici territoriali
del Governo
Ai Commissariati del Governo per le
province autonome di Trento e Bolzano
Alla Presidenza della Giunta
regionale della regione Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della protezione
civile
Al Comando generale dell'Arma dei
Carabinieri
Al Comando generale della Guardia di
Finanza
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose
ed i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere
durata ed intensita' tali da creare situazioni di pericolo per gli
utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro
intensita', determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza
degli pneumatici dei veicoli;
Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli
in difficolta' possano produrre blocchi della circolazione rendendo
di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire
l'espletamento del servizio di sgombero neve;
Considerato che con legge 29 luglio 2010, n. 120, e' stato
modificato l'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che nell'attuale
formulazione prevede che l'ente proprietario della strada, con
ordinanza, puo' "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero
abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali
idonei alla marcia su neve e su ghiaccio";
Considerato che nelle stagioni invernali 2010/11 e 2011/12 sono
stati attuati da parte degli enti proprietari di strade provvedimenti
in esecuzione dell'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto
legislativo n. 285/1992, che non sempre sono risultati coordinati ed
uniformi, di modo che si sono verificate situazioni di disagio per
gli utenti delle strade che si sono trovati a dover ottemperare ad
obblighi diversi a seconda dell'ambito territoriale attraversato;
Considerato che al fine di garantire migliori condizioni di
sicurezza della circolazione nei periodi invernali si rende
necessario impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari
delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci dei
comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalita' di
attuazione dei provvedimenti;
Tenuto conto delle esigenze manifestate dal Centro di Coordinamento
nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di
viabilita', di seguito denominato Viabilita' Italia, istituito con
decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005, e modificato con
decreto del Ministro dell'interno 15 novembre 2011, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, quale struttura di
coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di promuovere
interventi operativi, anche di carattere preventivo, per far fronte a
crisi derivanti da avversita' atmosferiche od altri eventi, anche
connessi alle attivita' umane, che interessino la viabilita' stradale
e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei
servizi e della mobilita' generale del Paese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del
quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie
relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, con il quale al
Sottosegretario di Stato e' stato attribuito il titolo di Vice
Ministro;
Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 285/1992;
Emana:
la seguente direttiva agli enti proprietari e concessionari delle
strade, ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni
Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente
interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata
(freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o
Concessionari di strade possono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli,
siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi
antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Ai fini della necessaria uniformita' si dispone che il periodo
interessato dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15
aprile e che il provvedimento sia redatto utilizzando come
riferimento il modello in allegato A. Gli enti proprietari o
concessionari che avessero gia' adottato provvedimenti con un
intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del
termine di fine periodo secondo l'indicazione che precede.
Per rendere noto l'obbligo si invita ad impiegare segnali stradali
compositi del tipo di quelli riportati in allegato B.
Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i
motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla
strada e di fenomeni nevosi in atto.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare
gli stessi provvedimenti anche all'interno dei centri abitati ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
Resta impregiudicata la possibilita' per gli enti proprietari di
strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa
temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni
particolari quali ad esempio strade di montagna a quote
particolarmente alte.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli
omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle
Comunita' Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il
corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di
omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli
pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i
dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli
autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresi' ammessi
quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M,
N e O superiori, cosi' come e' fatto salvo l'impiego dei dispositivi
gia' in dotazione, purche' rispondenti a quanto previsto dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 -
Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli
della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere
compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere
installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni
di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del
dispositivo.
Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l'impiego
dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono
essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle
categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote
al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo
stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla
marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1,
l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con
la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata
dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
Lungo le autostrade e le altre strade a carreggiate separate, per
le necessita' di ottimizzazione delle attivita' finalizzate ad
affrontare situazioni di emergenza, e' consentita l'apertura di
varchi nello spartitraffico.
Lungo i tratti piu' esposti al rischio di precipitazioni nevose e/o
interessati dai relativi provvedimenti di regolazione della
circolazione (es. fermo temporaneo dei mezzi pesanti), dove
risulterebbe critica l'apertura tempestiva di varchi nel numero
necessario, questa potra' essere attuata anche in via preventiva.
Ovviamente tale apertura dovra' essere limitata al periodo di tempo
strettamente necessario.
La scelta operata dai gestori dovra' risultare coerente con i
criteri per l'individuazione delle aperture di lungo periodo sulle
barriere centrali spartitraffico funzionali alla gestione delle
operazioni invernali, indicati da Viabilita' Italia.
Per ognuno dei varchi cosi individuati sara' predisposta sul posto,
e nei tratti in avvicinamento, alle distanze regolamentari, la
collocazione di idonea segnaletica temporanea di pericolo.
Le situazioni di emergenza correlate al verificarsi di
precipitazioni nevose particolarmente intense possono richiedere
l'adozione di provvedimenti di limitazione e/o di totale interdizione
della circolazione sulle strade che, fuori dei centri abitati,
ricadono nella competenza dei Prefetti, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
Anche in questo caso, fermo restando il potere di disciplinare in
modo autonomo e discrezionale le situazioni che hanno una rilevanza
soltanto provinciale, nel caso in cui le intense precipitazioni
nevose sono ragionevolmente attese o sono in atto nel territorio di
piu' province, e' opportuno che siano definiti provvedimenti uniformi
e coordinati, che possono interessare anche territori limitrofi a
quelli di stretta competenza.
Infatti, operazioni di limitazione o blocco totale del traffico
veicolare sono veramente efficaci, anche nella misura in cui
consentano di evitare che, da zone adiacenti o prossime, possano
affluire nell'area interessata flussi veicolari che, una volta nella
zona, non potrebbero essere piu' fermati o ricoverati in condizioni
di sicurezza, con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative
alla circolazione gia' resa critica dalle precipitazioni nevose.
In occasione del verificarsi di eventi di questo tipo, i
provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 285/1992, possono essere adottati dai Prefetti,
percio', possono riguardare non solo le strade in cui le
precipitazioni sono in atto, ma anche quelle che vi affluiscono,
anche se su queste ultime le precipitazioni non sono segnalate o
previste. Una siffatta articolazione dell'ambito territoriale
interessato da operazioni di regolazione della circolazione impone di
considerare in modo ampio e coordinato i fenomeni previsti, quelli in
atto e la loro ragionevole evoluzione.
Tale valutazione puo' essere compiuta attraverso il contributo di
Viabilita' Italia, operante presso il Ministero dell'interno.
Nel contesto emergenziale che le precipitazioni nevose possono
assumere in ragione della estensione e della durata, oltre che
dell'intensita', Viabilita' Italia, avvalendosi pure dei Comitati
Operativi per la Viabilita' (COV), istituiti dal medesimo decreto
interministeriale presso ciascuna Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo (UTG), puo' monitorare meglio il fenomeno e la sua
portata.
Per la necessaria uniformita' dell'azione di regolazione del
traffico, le ordinanze che dispongono limitazioni o chiusure di
strade o autostrade, saranno adottate dai Prefetti, in coordinamento
tra di loro.
Si richiama l'attenzione anche sulla necessita' di provvedere
all'adozione dei provvedimenti di revoca delle richiamate ordinanze
con la necessaria tempestivita', ed in modo coordinato rispetto alle
aree limitrofe, soprattutto quando riguardano autostrade o altre
arterie stradali interessate da importanti volumi di traffico.
I provvedimenti in situazioni di emergenza di cui sopra, quando
riguardano i centri abitati, appartengono alla competenza dei
Sindaci, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
n. 285/1992.
Sebbene le esigenze di regolazione del traffico in ambito urbano
rispondano a logiche piu' complesse ed articolate, appare comunque
auspicabile che i Sindaci, nell'adozione dei predetti provvedimenti,
tengano in opportuna considerazione i provvedimenti adottati dai
Prefetti e le indicazioni fornite da Viabilita' Italia, o,
localmente, dal COV presso la Prefettura - UTG. Cio' allo scopo di
evitare situazioni di disarmonica regolazione del traffico che
possono avere effetti negativi sulla circolazione, soprattutto sulle
arterie di grande comunicazione che attraversano i centri abitati.
Dei provvedimenti emessi per fronteggiare le emergenze sara' data
ampia e tempestiva diffusione attraverso i mezzi di comunicazione
disponibili a livello nazionale e locale e attraverso il Centro di
Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS).
Gli enti proprietari e concessionari delle strade, i Prefetti ed i
Sindaci dei Comuni, cui la presente direttiva e' indirizzata, sono
invitati a darne puntuale attuazione per le strade che ricadono sotto
la loro competenza.
La presente direttiva sara' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 16 gennaio 2013
Il vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 135
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Hanno ragione , a parte che il ministo e' Mario Ciaccia :arar: , ma poi con sto' freddo chi e' cosi' matto da andare in moto? Oggi alle 13,00 c'erano 5°.....
sm416
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infatti oggi volevo fare delle commissioni in moto... alle 13 sul balcone il termometro segnava +1 :73:
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Mancava solo l'ufficialità. Comunque se c'è almeno il sole esco, altrimenti hanno lavorato per niente, che resto a casa comunque sm444
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E' un decreto, va' rispettato! :96: :96: :96:
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adoremus adoremus adoremus
:098:
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Gia' andate in giro con i vostri motocross e spaccate tutto, gia' che poi nascono i vitelli a tre teste con tutto sto' rumore che fate...... :96: :96: :96:
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Nonostante gli impegni di lavoro e gli acciacchi, una direttiva del genere mi mette addosso
una grandissima voglia di uscire in moto.
:arar:
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Nonostante gli impegni di lavoro e gli acciacchi, una direttiva del genere mi mette addosso
una grandissima voglia di uscire in moto.
:arar:
:PDT_Armataz_01_37: